Articolo XXII – Procedimento disciplinare

XXII.1. All’inizio di ciascun anno accademico è istituita, con provvedimento del Direttore Generale, la Commissione Disciplinare. La Commissione è composta da tre membri: dal Direttore Generale che la presiede, da persona scelta di comune accordo da Presidente del Collegio e Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, dal Coordinatore del Consiglio Studentesco.

XXII.2. Il provvedimento di nomina della Commissione Disciplinare viene reso pubblico mediante indicazione sulla intranet del Collegio.

XXII.3. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche in audio o video conferenza. In tal caso, il Presidente della Commissione deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti eventualmente collegati in audio o video conferenza e assicurarsi che gli strumenti telematici consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti: le deliberazioni possono essere assunte mediante la sottoscrizione e l’invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

XXII.4. Entro 5 giorni dal verificarsi della condotta descritta all’art. XXI.1. il Presidente della Commissione Disciplinare formula all’Ospite, mediante lettera trasmessa a mezzo PEC, contestazione dettagliata dei fatti imputatigli contestualmente informandolo dell’apertura del procedimento disciplinare.

XXII.5. L’Ospite, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, può presentare in forma scritta le proprie osservazioni contestualmente chiedendo di essere sentito e/o chiedendo che la Commissione compia attività istruttorie relative all’episodio contestato.

XXII.6. Al completamento dell’attività istruttoria, la Commissione Disciplinare può, a maggioranza dei due terzi dei componenti, archiviare la contestazione oppure erogare una delle sanzioni indicate nell’articolo seguente.

XXII.7. Qualora la condotta oggetto di contestazione sia grave e potenzialmente pregiudizievole per altri Ospiti e/o per il personale del Collegio, la Commissione disciplinare ha facoltà di sospendere cautelativamente l’autore della condotta dalla titolarità del posto di studio.