Articolo XXIII – Sanzioni

XXIII.1. In relazione alla natura e alla gravità dell’infrazione commessa possono essere pronunciati i seguenti provvedimenti disciplinari:
(a) ammonizione scritta (che evidenzia l’infrazione rilevata ed intima in modo formale di smettere il comportamento scorretto);
(b) sanzione pecuniaria nella misura compresa tra Euro 25,00 ed Euro 150,00;
(c) sanzione pecuniaria nella misura compresa tra Euro 151,00 ed Euro 300,00;
(d) interdizione dalla possibilità di presentare domanda di conferma per l’anno accademico successivo;
(e) il recesso dal contratto di ospitalità e la conseguente decadenza dalla titolarità del posto di studio, con allontanamento dal Collegio.

XXIII.2. In caso la Commissione Disciplinare intenda erogare le sanzioni sopra indicate alle lettere (d) e (e) dovrà ottenere il preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.