Articolo XXI – Responsabilità disciplinare
XXI.1. L’Ospite che ponga in essere condotte in violazione di quanto previsto agli artt. XIV, XV, XVI, XVII, XIX o comunque in contrasto con quanto previsto nel bando a cui ha partecipato e/o nel contratto di ospitalità sottoscritto oppure ancora l’Ospite che non ottemperi alle disposizioni scritte impartite dal Direttore di Sezione o dalla Direzione Generale in merito all’utilizzo di strutture e servizi di comune interesse, è soggetto a responsabilità disciplinare secondo quanto infra previsto.
XXI.2. In ogni caso, l’Ospite che cagioni danno al Collegio sarà tenuto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dal Codice Civile (artt. 1218 ss.c.c. e/o art. 2043 ss.c.c.). Qualora la condotta tenuta dall’Ospite possa essere considerata di rilievo penale, il Direttore Generale provvederà a darne immediata segnalazione alla Procura della Repubblica.