Articolo XVIII – Il deposito cauzionale
XVIII.1. Ciascun Ospite, al momento dell’assegnazione del posto di studio, è tenuto a versare al Collegio un deposito cauzionale dell’ammontare previsto dal contratto di ospitalità.
Qualora detto deposito venisse ridotto in ragione di quanto infra previsto, l’Ospite sarà tenuto a reintegrarlo, secondo quanto previsto al comma XVIII.5. Al momento della sua uscita definitiva, il Collegio è tenuto a rimborsagli l’intero deposito cauzionale, fatto salvo quanto indicato nel comma successivo.
XVIII.2. Il Collegio ha facoltà di trattenere – totalmente o parzialmente – il deposito cauzionale nei casi previsti dal contratto di ospitalità ed eventualmente da specifici bandi.
XVIII.3. Qualora l’Ospite, o persone estranee al Collegio riconducibili all’Ospite medesimo, cagionassero perimento, smarrimento, deterioramento a beni del Collegio affidati all’Ospite in custodia, il deposito cauzionale versato sarà dal Collegio utilizzato per affrontare le spese di ripristino.
XVIII.4. Qualora l’Ospite non provveda adeguatamente alla pulizia della camera in occasione della chiusura natalizia o estiva, così violando quanto previsto dal comma XV.5 lett. c), la Direzione Generale si riserva di trattenere un importo non superiore ad € 50,00 per provvedere a tale incombente.
XVIII.5. In caso di rivalsa sul deposito cauzionale da parte del Collegio, l’Ospite interessato ha l’obbligo di reintegrarlo entro 15 gg. dalla richiesta del Collegio. Qualora l’Ospite non vi provveda entro il suddetto termine, il Collegio si riserva la facoltà di recedere dal contratto di ospitalità con conseguente decadenza dalla titolarità del posto di studio.