Articolo XIX – Festeggiamenti in sezione

XIX.1. In caso di laurea o altra significativa occorrenza, uno o più titolari di posto di studio possono richiedere in forma scritta al Direttore di Sezione presso la quale alloggiano, almeno 5 giorni prima, l’autorizzazione per organizzare una festa entro spazi comuni, festa aperta agli altri Ospiti della medesima sezione nonché a terzi non Ospiti del Collegio. Nella richiesta dovranno essere indicati data, luogo e spazi in cui si intende organizzare la festa. Il numero dei partecipanti dovrà essere limitato a quello consentito dalle norme di sicurezza e gli ospiti organizzatori saranno ritenuti responsabili del comportamento dei partecipanti e degli eventuali danni arrecati ai beni mobili e attrezzature della sezione, nonché del ripristino dei locali utilizzati (pulizia, riordino, ecc.) entro e non oltre le ore 11:00 del giorno successivo alla festa. In nessun caso il festeggiamento può terminare oltre le ore 1:00 a.m.

XIX.2. Qualora nell’ambito della festa vengano danneggiati spazi comuni e/o beni del Collegio in essi contenuti, il direttore di sezione provvede a darne comunicazione scritta a chi ha richiesto di poter organizzare la festa chiamandolo a risarcire il danno cagionato dai propri ospiti. Nel contempo, il direttore di sezione potrà temporaneamente rifiutare l’autorizzazione ad organizzare altre feste nella medesima sezione, fermo restando il diritto del Collegio a pretendere il risarcimento del danno.

XIX.3. Le c.d. “cene di piano” rientrano a pieno titolo nella fattispecie di cui al co.1. del presente articolo, così come le cucine di piano nella categoria degli “spazi comuni”.