Articolo XIV – Norme sanitarie
XIV.1. Tutti i titolari di posto di studio sono tenuti a fornire alla Direzione Generale, all’atto dell’ammissione o della conferma, apposita autocertificazione attestante il proprio stato di salute.
XIV.2. Entro 30 gg. dall’ingresso in Collegio, i titolari di posto di studio di nazionalità italiana, destinati a permanere in Collegio per un periodo superiore a 6 mesi di calendario, sono tenuti a dimostrare di potersi avvalere, per l’assistenza sanitaria in Torino, del Servizio Sanitario Nazionale, e hanno l’obbligo di scelta di un medico di base a Torino. I titolari di posto di studio stranieri sono viceversa soggetti alla normativa vigente in merito all’assistenza sanitaria nazionale, anche in relazione a quanto richiesto per il perfezionamento del permesso di soggiorno, laddove applicabile.
XIV.3. In caso di mancata osservanza di quanto sopra disposto relativamente all’utilizzo del SSN, il Collegio si riserva la possibilità di dichiarare inammissibile l’eventuale domanda di conferma del posto di studio per l’anno accademico successivo.
XIV.4. Gli Ospiti che, in corso d’anno accademico, avessero a patire l’insorgenza di stati patologici incompatibili con la vita comunitaria devono darne immediato avviso alla Direzione Generale. L’inottemperanza a tale obbligo di comunicazione, oltre a dare luogo comunque al provvedimento di allontanamento immediato dell’Ospite, fa perdere allo stesso la qualifica di titolare di posto di studio ed esclude qualunque restituzione delle somme versate a titolo di retta e di deposito cauzionale.