Articolo XII – Il Rappresentante degli Studenti nel Comitato Scientifico del Collegio.

XII.1. Ai sensi del Regolamento del Comitato Scientifico, il Consiglio Studentesco designa tra tutti i titolari di posto di studio, a maggioranza semplice dei componenti, il rappresentante degli studenti nel Comitato Scientifico. Tale designazione viene comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

XII.2. Poiché il rappresentante degli studenti nel Comitato Scientifico dura in carica tre anni e può essere sostituito durante il triennio di carica, all’occorrenza il Consiglio Studentesco provvede, altresì, a designare il sostituto che resterà in carica per il periodo residuo.