Articolo XI – Il Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione del Collegio.

XI.1. Ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto, il Consiglio Studentesco designa tra tutti i titolari di posto di studio, a maggioranza semplice dei componenti, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto alla Direzione Generale.

XI.2. Poiché il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere sostituito durante il triennio di carica, all’occorrenza il Consiglio Studentesco provvede, altresì, a designare il sostituto che resterà in carica per il periodo residuo.