Articolo VIII – Consiglio Studentesco: composizione ed elezione, sfiducia.
VIII.1. Il Consiglio Studentesco, avente le funzioni previste dall’art. 18 dello Statuto, è composto dai Delegati eletti per ciascuna sezione del Collegio con le modalità infra stabilite. Dura in carica un anno e fino all’elezione del successivo.
VIII.2. Ciascuna Sezione è dotata di una Commissione elettorale di tre membri: il Direttore di Sezione e due indicati dal Consiglio Studentesco in carica. Il Consiglio Studentesco indica i due nominativi tra coloro che si sono candidati.
VIII.3. I direttori di sezione organizzano, entro il 30 ottobre di ciascun anno, le operazioni di voto per l’elezione dei due Delegati di sezione, per la quale tutti i titolari di posto di studio hanno elettorato attivo e passivo. Tempestiva comunicazione della data delle elezioni e delle sue modalità di svolgimento deve essere data a tutti gli Ospiti.
VIII.4. La data per le elezioni viene fissata di concerto con il Consiglio Studentesco in carica. Ove sussistano particolari esigenze, la data fissata può essere diversa per ciascuna Sezione. Entro il quinto giorno precedente le elezioni devono essere presentate le candidature per ciascuna Sezione. Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono compilare l’apposito modulo predisposto dalla Direzione Generale pubblicato sul sito intranet e raccogliere almeno 10 firme di Ospiti nella stessa sezione.
VIII.5. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere al massimo due preferenze tra i candidati delle singole sezioni.
VIII.6. Il quorum funzionale per l’elezione è del 20% dei titolari di posto di studio di ciascuna Sezione. Qualora tale quorum non venga raggiunto, si procederà a una nuova votazione il 15° giorno feriale successivo. Se anche nella seconda votazione non verrà raggiunto il quorum del 20%: (a) se i votanti avranno raggiunto almeno il 10%, verrà eletto un solo rappresentante; (b) se i votanti non avranno raggiunto neppure il 10%, non si considererà eletto nessun rappresentante in detta Sezione né, per l’anno accademico in corso, si procederà ad altre votazioni.
VIII.7. Le operazioni di accettazione delle candidature nonché di voto e scrutinio avvengono sotto la diretta responsabilità della Commissione Elettorale.
VIII.8. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni di voto e attesta gli esiti della votazione, curandone la pubblicazione.
VIII.9. In sostituzione dei Delegati che abbiano rassegnato le proprie dimissioni nel corso dell’anno accademico o abbiano perduto il posto di studio in Collegio, vengono nominati automaticamente i candidati risultati i primi non eletti nelle ultime elezioni.