Articolo III – Conferma del posto di studio
III.1. I titolari di posto di studio che, in base a quanto previsto dal Regolamento di attuazione degli scopi statutari, abbiano diritto di mantenere il posto di studio per gli anni accademici successivi, possono presentare apposita domanda di conferma entro i termini annualmente fissati dal Collegio nel relativo bando.
III.2. Il diritto previsto al comma precedente è sottoposto al possesso, in capo all’istante, di tutti i requisiti – anche di merito – che saranno indicati nel Bando annuale.
III.3. Qualora l’Ospite abbia ottenuto il posto di studio in qualità di studente universitario di primo e secondo livello e si iscriva a corsi di terzo livello (quali master, scuole di specializzazione o perfezionamento), ha diritto a presentare nuovamente domanda di ammissione nell’ambito del bando per studenti post laurea.
III.4. Il procedimento di conferma del posto di studio è perfezionato tramite sottoscrizione di un nuovo contratto di ospitalità.
III.5. L’Ospite che sia impegnato in programmi di mobilità internazionale e/o di tirocinio all’estero può ottenere la conferma del posto di studio richiedendo la sospensione temporanea per il periodo di permanenza all’estero. La richiesta andrà fatta pervenire al Collegio entro i termini e con le modalità stabilite nei Bandi di ammissione e conferma dell’anno accademico per il quale è destinata ad operare la sospensione.
III.6. L’Ospite che, al termine del programma di mobilità e/o del tirocinio, intende rientrare in Collegio nel corso dell’anno accademico in cui ha ottenuto la sospensione temporanea descritta al comma III.5., potrà ottenere il rientro in Collegio secondo quanto stabilito nei Bandi di ammissione e conferma dell’a.a. in cui si verifica il rientro.
III.7. Le disposizioni di cui sopra ai commi III.5. e III.6 si applicano anche nel caso in cui l’Ospite, nel corso dell’anno accademico, debba assentarsi per periodi superiori a due mesi per ragioni diverse da quelle previste nel comma