Articolo II – Criteri di assegnazione dei posti di studio

II.1. Secondo quanto previsto dall’art. 24.1.I) i criteri di assegnazione dei posti di studio sono disciplinati dal Regolamento di attuazione degli scopi statutari e devono intendersi qui integralmente richiamati.

II.2. Il processo di ammissione è perfezionato, nei confronti di ciascuno studente assegnatario di posto di studio, tramite sottoscrizione del contratto di ospitalità nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS n.68/2012.