S T A T U T O

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” del 29 maggio 2009

Approvato dalla Prefettura di Torino – Ufficio territoriale del Governo di Torino - lettera del 28 luglio 2009 - Prot. n. 32007/2009 Fasc. n. 2007001746 – Area IV – Diritti Civili Ufficio Persone Giuridiche

 

ARTICOLO 1 - NATURA E SCOPI

Il Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi", d’ora in avanti denominato in forma abbreviata "Collegio Universitario",

- già Casa dello Studente, eretto in Ente Morale con Decreto del Capo del Governo del 17 agosto 1935,

- denominato Collegio Universitario con D.P.R. dell’11 aprile 1950,

- denominato Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi" con D.P.R. del 23 luglio 1980,

è ente non commerciale e senza fini di lucro.

Esso persegue, anche avvalendosi di convenzioni con Enti pubblici e privati, i seguenti scopi:

a)partecipare all’attuazione del diritto allo studio gestendo, presso le proprie sezioni, servizi di ricettività, culturali e ricreative a favore degli studenti iscritti presso le Istituzioni Universitarie con sede principale a Torino;

b)promuovere nei confronti degli studenti suddetti iniziative formative e culturali dirette a integrare la preparazione connessa alla normale attività curricolare universitaria;

c)svolgere nei confronti degli studenti suddetti specifiche attività di orientamento alle professioni, avvalendosi anche dei contributi di esperienza messi a disposizione dagli ex allievi del Collegio Universitario;

d)estendere i servizi erogati anche a laureati e ricercatori - italiani e stranieri - che intendono perfezionarsi o svolgere attività di ricerca presso Istituzioni Universitarie presenti in Torino;

e)favorire e coordinare iniziative finalizzate allo scambio culturale e scientifico fra le Istituzioni Universitarie presenti in Torino e analoghe Istituzioni Universitarie italiane e straniere, con particolare riguardo ai programmi di collaborazione e di formazione integrata promossi e sovrintesi dall’Unione Europea.

f)favorire e promuovere iniziative finalizzate allo svolgimento di tirocini degli studenti del Collegio in Italia ed all’estero.

 

ARTICOLO 2 - CONFERENZA DEI COLLEGI

Il Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi" è componente della Conferenza dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca.

 

ARTICOLO 3 - SEDE LEGALE

Il Collegio Universitario ha sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 39.

 

ARTICOLO 4 - SEDI OPERATIVE

Per le proprie attività il Collegio Universitario si avvale di più sedi operative, denominate sezioni, destinate ad ospitare studenti titolari di posto di studio. Le sezioni, tutte ubicate nella città di Torino, sono le seguenti:

1)"VALENTINO" - Via Galliari 30

2)"PO" - Via Maria Vittoria 39

3)"CROCETTA" - Corso Lione 24

4)"SAN PAOLO" - Via Bobbio 3

5)"MOLE ANTONELLIANA" - Via delle Rosine 3

 

ARTICOLO 5 -PATRIMONIO DELL’ENTE

Il patrimonio del Collegio Universitario è costituito:

a) dagli immobili destinati ad ospitare gli studenti di cui all’articolo precedente: tali beni sono da considerarsi di importanza primaria e pertanto possono essere alienati solo previa autorizzazione del Ministero dell’Università e Ricerca;

b)da altri beni immobili, mobili e da valori mobiliari, acquisiti per qualsiasi causa, fra i quali in particolare quelli provenienti da donazioni, lasciti, elargizioni da parte di Enti e privati.

 

ARTICOLO 6 -ENTRATE

Le entrate del Collegio Universitario sono costituite da:

a) contributi dello Stato erogati dal Ministero dell’Università e Ricerca;

b) contributi di Enti pubblici e privati e di singole persone;

c) redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

d) proventi connessi con lo svolgimento della propria attività istituzionale.

I mezzi finanziari derivanti dalle entrate possono risultare destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Universitario, ai seguenti scopi:

-gestione, mantenimento, rinnovamento o ampliamento delle strutture ricettive di base o complementari;

-finanziamento di posti di studio, borse di studio, premi di laurea e altre provvidenze a favore della popolazione studentesca ospite.

Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire annualmente i criteri di contribuzione, differenziata per fasce di reddito, da parte degli studenti ospiti del Collegio.

Ove non sia differentemente disposto nella loro assegnazione, i contributi di cui al punto a) debbono essere destinati a favore di studenti italiani e stranieri iscritti per la prima volta a corsi di Laurea od a Lauree Magistrali.

 

ARTICOLO 7 - ORGANI DEL COLLEGIO

Sono Organi del Collegio:

a) L’Assemblea dei Contributori

b) Il Consiglio di Amministrazione

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

d) Il Comitato Esecutivo

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI CONTRIBUTORI

L’Assemblea dei Contributori è costituita dagli Enti e dai privati che abbiano sostenuto finanziariamente il Collegio Universitario, istituendo posti di studio gratuiti a carattere permanente e da quegli Enti e privati che nel corso degli anni abbiano erogato mezzi finanziari finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari del Collegio Universitario.

Gli Enti e i privati, di cui al presente articolo, possono rinunciare ad essere rappresentati in Assemblea.

Presso la sede del Collegio Universitario è conservato il "Libro dei Contributori", nel quale risultano indicati gli Enti e i privati che abbiano istituito posti di studio gratuiti e/o contribuito finanziariamente alla realizzazione degli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione determina, con proprio regolamento, i criteri e i requisiti per l’appartenenza all’Assemblea dei Contributori. Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, cura la tenuta e l’aggiornamento del Libro dei Contributori.

L’Assemblea delibera ed elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente della medesima e designa tre componenti nel Consiglio di Amministrazione del Collegio; designa inoltre uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta l’anno per essere informata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta dal Collegio e sui bilanci preventivo e consuntivo del Collegio stesso; straordinariamente ogni volta lo ritenga opportuno il suo Presidente o venga richiesto da almeno un quarto dei componenti, per l’esame di particolari questioni.

Alle riunioni dell’Assemblea possono presenziare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono svolte dal Direttore del Collegio, o, in sua assenza, da un altro funzionario del Collegio, incaricato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

a)un componente designato dal Ministero dell’Università e Ricerca;

b)due componenti designati dall’Università di Torino;

c)due componenti designati dal Politecnico di Torino;

d)un componente designato dalla Compagnia di San Paolo;

e)un componente designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;

f)l’Assessore della Regione Piemonte, con delega in materia di Università e diritto allo studio universitario, o suo delegato;

g)un componente designato dalla Provincia di Torino;

h)un componente designato dal Comune di Torino;

i)due rappresentanti degli studenti del Collegio, designati dal Consiglio Studentesco, eletto dagli studenti titolari di un posto di studio secondo le norme stabilite dal Regolamento per i titolari di posti di studio;

j)tre rappresentanti dell’Assemblea dei Contributori.

Al Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Collegio.

La remunerazione dell’ufficio di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione non potrà superare 1/3 di quanto previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

 

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Ente, nell’ambito degli scopi statutari;

b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

c) delibera i criteri di assegnazione dei posti di studio e i relativi bandi di concorso;

d) delibera i regolamenti;

e) può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo;

f) delibera in materia di spesa e su questioni di organizzazione, gestione e amministrazione;

g) delibera i provvedimenti di adozione e modifica dello Statuto;

h) delibera in materia di trasformazione ed eventuale liquidazione dell’Ente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, che può anche essere scelto al di fuori dei componenti il Consiglio stesso; in tal caso egli viene a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione in ragione della sua carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente quattro volte l’anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che venga richiesto da almeno quattro componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Per le delibere inerenti ai punti g) ed h), il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta l’approvazione della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio non possono delegare altri consiglieri a rappresentarli nelle sedute del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e scade nella seduta nella quale viene approvato il bilancio consuntivo del terzo anno. I componenti possono essere rinominati e comunque sono prorogati fino alla designazione dei successori.

E’ facoltà di chi designa i componenti del Consiglio di Amministrazione di deciderne la sostituzione durante il triennio di carica del Consiglio dandone comunicazione scritta al Presidente; i nuovi componenti rimarranno in carica per il periodo residuo.

Il Consiglio di Amministrazione può, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, delegare ai componenti del Comitato Esecutivo l’assunzione di specifici provvedimenti, di competenza del Consiglio stesso, prefissandone tempi, modalità e settori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’assunzione di un Direttore, di cui al successivo articolo 15.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore del Collegio o, in sua assenza, da un altro funzionario del Collegio incaricato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell’Ente;

b)cura i rapporti con le Istituzioni Accademiche e tutti gli altri enti pubblici e privati italiani e stranieri;

c)sovrintende al controllo, all’organizzazione e alla gestione nell’ambito delle norme statutarie e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

d)nomina il vice Presidente, scegliendolo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) presiede il Comitato Esecutivo;

f)rappresenta il Collegio nelle sedute dell’Assemblea dei Contributori.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

L’esercizio dei poteri vicari da parte del Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente va reso oggetto di specifica comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente e il Vice Presidente scadono con il Consiglio; rimangono tuttavia in carica fino alla seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, nella quale si procederà al rinnovo delle cariche.

 

ARTICOLO 12 - COMITATO ESECUTIVO

I compiti e i poteri del Comitato Esecutivo risultano stabiliti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è costituito da:

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) tre consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Collegio il quale svolge le funzioni di segretario.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

 

 

 

ARTICOLO 13 - COMMISSIONI

Il Consiglio di Amministrazione può, previa adozione di apposita delibera, affidare particolari incarichi o specifici compiti di natura istruttoria, sia ad un singolo consigliere, sia ad una o più Commissioni.

Le Commissioni potranno essere integrate dall’apporto di persone estranee al Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:

a) un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca;

c) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

d) un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;

e) un rappresentante dell’Assemblea dei Contributori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è insediato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione di presa d’atto e dura in carica tre anni e scade nella seduta nella quale viene approvato il bilancio consuntivo del terzo anno. I singoli componenti possono essere rinominati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo sulla gestione amministrativa e il controllo contabile dell’Ente; redige la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare alle altre riunioni degli organi statutari del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

ARTICOLO 15 - DIRETTORE

Il Direttore:

a) è responsabile del funzionamento degli uffici dell’Ente a cui è gerarchicamente preposto, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nell’ambito delle proprie competenze e secondo quanto previsto dal "Regolamento amministrativo";

b) coordina le attività progettuali, culturali, formative, ricreative e sportive promosse nell’ambito del Collegio e opera, su mandato dell’Ente, nei rapporti con l’esterno;

c) cura i rapporti con gli studenti e le loro rappresentanze, con specifica attenzione all’osservanza, da parte degli stessi, del "Regolamento per i titolari di posto di studio";

d) cura i rapporti di natura sindacale;

e) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Direttore svolge le funzioni di segretario degli Organi statutari dell’Ente.

La nomina e la revoca del Direttore avvengono su proposta del Presidente con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella delibera devono risultare la qualifica dirigenziale dell’incarico e il livello retributivo.

 

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo debbono, di norma, essere approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente entro il mese di novembre e il mese di maggio.

 

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTI

Il funzionamento delle attività del Collegio Universitario è disciplinato dai seguenti regolamenti:

a) Regolamento di attuazione degli scopi statutari, che stabilisce:

- i criteri di assegnazione dei posti di studio;

- le modalità di istituzione, intitolazione e assegnazione dei posti di studio gratuiti;

- le norme di tenuta del Libro dei Contributori.

b) Regolamento amministrativo, che stabilisce:

- i limiti di spesa dei vari organi dell’Ente;

- le modalità di ordinazione e di spesa;

- le modalità di controllo e rendicontazione.

c) Regolamento per i titolari di posto di studio, che stabilisce:

- le norme di fruizione del posto di studio;

- le regole di convivenza e di uso di camere, servizi comuni e attrezzature;

- le norme disciplinari;

- le norme di elezione e di nomina del Consiglio Studentesco che a sua volta designa i rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO STUDENTESCO

Gli studenti titolari di un posto di studio in Collegio eleggono annualmente, secondo le norme previste dal "Regolamento per i titolari di posto di studio", un Consiglio Studentesco, che ha il compito di rendersi interprete delle esigenze e dei problemi degli studenti, formulando proposte e suggerimenti al Direttore e ai suoi collaboratori e al Consiglio di Amministrazione in ordine al funzionamento delle sezioni.

Il Consiglio Studentesco ha in particolare il compito di designare i due rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere scelti fra gli studenti titolari di un posto di studio.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle manifestazioni culturali, ricreative e sportive da realizzarsi ogni anno accademico, il Consiglio Studentesco potrà essere incaricato dal Consiglio di Amministrazione della gestione di specifiche iniziative.

 

ARTICOLO 19 - ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL COLLEGIO

Presso la sede del Collegio Universitario ubicata in Via Maria Vittoria 39, Torino, ha sede l’Associazione Ex Allievi del Collegio Universitario, che ha lo scopo di mettere le conoscenze e le esperienze dei propri iscritti a disposizione degli attuali titolari di un posto di studio in Collegio, nello spirito di una ideale continuità, per la migliore realizzazione delle loro potenzialità e capacità.

 

ARTICOLO 20 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge, in quanto applicabili.

 

 

 

 

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