REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI
TITOLARI DI POSTO DI STUDIO

 

 

 

PREMESSA

 

Il Collegio Universitario “Renato Einaudi” di Torino è un ente morale posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Nato nel 1935 con sede in via Galliari, il Collegio ha subìto nel tempo profonde modificazioni e ha raggiunto le sue attuali dimensioni per merito soprattutto del Prof. Renato Einaudi, suo primo presidente, di cui porta il nome. Oggi è uno dei collegi universitari italiani riconosciuti dal Ministero come enti di alta qualificazione culturale.

 

Gli scopi statutari del Collegio sono:

a) partecipare all’attuazione del diritto allo studio gestendo, presso le proprie sezioni, servizi di ricettività, culturali e del tempo libero a favore degli studenti iscritti presso le Istituzioni Universitarie con sede principale a Torino;

b) promuovere nei confronti degli studenti suddetti iniziative formative e culturali dirette a integrare la preparazione connessa alla normale attività curricolare universitaria;

c) svolgere nei confronti degli studenti suddetti specifiche attività di orientamento alle professioni, partecipare all’attuazione del diritto allo studio gestendo, presso le proprie sezioni, servizi di ricettività, culturali e del tempo libero a favore degli studenti iscritti presso le Istituzioni avvalendosi anche dei contributi di esperienza messi a disposizione dagli ex allievi del Collegio Universitario;

d) estendere i servizi erogati anche a laureati e ricercatori - italiani e stranieri - che intendono perfezionarsi o svolgere attività di ricerca presso Istituzioni Universitarie presenti in Torino;

e) favorire e coordinare iniziative finalizzate allo scambio culturale e scientifico fra le Istituzioni Universitarie presenti in Torino e analoghe Istituzioni Universitarie italiane e straniere, con particolare riguardo ai programmi di collaborazione e di formazione integrata promossi e sovrintesi dall’Unione Europea;

f) favorire e promuovere iniziative finalizzate allo svolgimento di tirocini degli studenti del Collegio in Italia ed all’estero.

 

Poiché gli studenti e le studentesse titolari di posto di studio nel Collegio (d’ora innanzi chiamati “studenti ospiti”) costituiscono la ragione d’essere del Collegio medesimo e risultano dunque essere i principali destinatari delle attività da esso svolte, a loro si rivolge il presente Regolamento in quanto soggetti attivi, chiamati a contribuire in modo rilevante con il proprio comportamento al raggiungimento degli scopi suddetti.

Mediante l’indicazione dei diritti e dei doveri degli studenti ospiti, esso si propone l’obiettivo di rendere la permanenza in Collegio dei titolari dei posti di studio un’esperienza positiva, in grado di contribuire di per se stessa alla loro formazione individuale e collettiva. Il modello di convivenza al quale si conformano le regole di seguito riportate, infatti, tiene conto di specifici valori quali rispetto reciproco, integrazione delle diversità culturali ed assunzione di responsabilità nella gestione della cosa comune.

 

DIRITTI DEGLI STUDENTI OSPITI
Articolo 1 - Ammissione al Collegio

L’ammissione avviene per concorso bandito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione del Collegio. Nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di attuazione degli scopi statutari. Questo Organo stabilisce, in base alle disponibilità, il numero dei posti di studio da mettere a concorso tra gli studenti iscritti in uno degli Atenei torinesi.

 

Articolo 2 – Mantenimento del posto di studio

Gli studenti che risultano essere titolari di posto di studio in Collegio a seguito della partecipazione all’apposito concorso di ammissione hanno diritto - su domanda - alla riconferma negli anni successivi, a condizione che risultino essere regolarmente iscritti e che abbiano ottemperato alle condizioni di merito specificate mediante apposita lettera inviata dalla Direzione del Collegio, di norma, entro il mese di dicembre dell’anno precedente.

 

Articolo 3 – Assegnazione alle diverse sezioni del Collegio

Poiché le sezioni del Collegio figurano localizzate in diverse zone della città e, pur essendo tutte nell’area centrale, consentono di raggiungere le diverse sedi universitarie con diversi gradi di facilità e comodità, l’assegnazione alle stesse avviene – di norma – in base al criterio dell’ottimizzazione dei tempi di spostamento da e per la sede della facoltà ove si risulta iscritti.

In caso di conferma del posto di studio lo studente ospite ha il diritto di continuare a risiedere nella sezione in cui era stato assegnato in occasione dell’ammissione in Collegio, fatti salvi motivi di forza maggiore (quale, ad esempio, l’inagibilità delle strutture). Peraltro potrà, in occasione della domanda di riconferma, avanzare richiesta motivata di trasferimento in altra sezione del Collegio. Tenuto conto dell’esigenza di carattere generale di garantire che in ciascuna sezione risiedano studenti appartenenti ad anni diversi dello stesso corso di studi e, nei limiti del possibile, a corsi di studio diversi, il numero massimo di trasferimenti ammessi è di un terzo dei posti resisi disponibiliin ogni sezione al termine di ogni anno accademico. Nell’ambito di tale limite la Direzione dispone l’effettuazione dei trasferimenti richiesti in base ad apposita graduatoria, stilata con riferimento alla vicinanza della sezione richiesta alla sede universitaria degli interessati, in subordine all’anzianità di permanenza in Collegio dei richiedenti e, in subordine ancora, al punteggio di ammissione degli stessi in Collegio.

Lo scambio di camereall’interno della stessa sezione è ammesso, previo accordo degli occupanti che ne devono fare richiesta scritta al Responsabile della sezione.

 

Articolo 4 - Assegnazione di borse di studio

Tra i titolari di posti di studio oggetto di conferma, e in casi eccezionali di prima assegnazione, il Consiglio di Amministrazione del Collegio – in relazione alle disponibilità finanziarie proprie e/o alle risorse messe eventualmente a disposizione per tale scopo da enti e privati - si riserva di selezionare annualmente un certo numero di studenti ospiti da esentare dal pagamento della retta per particolari condizioni di merito. La selezione avviene in base ad apposito bando, di cui è data comunicazione a tutti gli studenti ospiti. Nel bando, oltre all’intestazione delle borse di studio messe a concorso, sono riportatii criteri di assegnazione e le modalità di partecipazione al concorso

 

Articolo 5 – Trasparenza delle procedure di selezione attivate dal Collegio

Tutte le operazioni effettuate in merito all’ammissione in Collegio, al mantenimento dei posti di studio e all’assegnazione delle borse di studio sono svolte in modo da consentire ai diretti interessati di controllare la corretta applicazione dei criteri stabiliti al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. Per garantire la massima trasparenza in merito, tutti i bandi di concorso e le graduatorie risultanti dalle operazioni di selezione in ordine agli stessi sono rese oggetto di tempestiva pubblicizzazione sul sito web del Collegio; è prevista la possibilità di inoltrare eventuali ricorsi indirizzati al Presidente.

 

Articolo 6 - Servizi di residenzialità

I servizi di base per quanto concerne la residenzialità offerta dal Collegio nelle proprie cinque sezioni sono:

  • messa a disposizione degli studenti ospiti di camere (normalmente) singole, dotate almeno di lavabo, adeguatamente arredate e munite di telefono per ricevere chiamate dall’esterno e comunicare all’interno; a garanzia della privacy degli studenti ospiti, l’accesso alle camere da parte del personale del Collegio o di terzi può aver luogo solo in caso di comprovata necessità ed urgenza, oppure per motivi di sicurezza (allagamenti, incendi, ecc.), di manutenzione e di igiene, e in occasione del cambio settimanale della biancheria;
  • fornitura della biancheria da letto, provvedendo al cambio settimanale in base alle norme affisse in bacheca (lo studente ospite deve viceversa occuparsi direttamente del lavaggio e stiratura della propria biancheria personale utilizzando le attrezzature - lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro - collocate presso il locale lavanderia di ogni sezione;
  • messa a disposizione epulizia dilocali comuni (lo studente ospite deve viceversa occuparsi della pulizia della propria camera come indicato all’articolo 20);
  • messa a disposizione in ogni sezione, e relativa manutenzione, di strutture e attrezzature di uso comune quali docce, lavanderia, cucine con forno e piastre elettriche, complete di tavoli e sedie, oltre che strutture e attrezzature per lo studio e il tempo libero (sala computer, sala tecnigrafi, sala musica, sala TV, sala giochi, palestra), nonché di una zona dove gli studenti ospiti possono leggere i giornali ed incontrarsi (la scelta deiquotidiani e dei settimanali messi a disposizione viene effettuata annualmente attraverso apposito referendum fra gli studenti ospiti della sezione);
  • servizi di portineria funzionantiin ogni sezione dalle ore 7 alle ore 02 nei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 02 nei giorni festivi (l’ingresso degli studenti ospiti dopo le ore 02 è reso possibile attraverso l’utilizzo del tesserino magnetico personale); nell’orario di funzionamento della portineria gli studenti ospiti possono autorizzare, sotto la propria responsabilità,l’ingresso di estranei sia nei locali comuni chenelle proprie camere; i visitatori debbono essere preventivamente autorizzati dallo studente ospite prima di accedere alla camera e debbono lasciare presso il custode in portineria un proprio documento di identità, da ritirare all’uscita. (in ogni caso la loro permanenza nei locali del Collegio è consentita fino alle ore 24).

Articolo 7 - Servizi di foresteria

Il Collegio mette a disposizione dei componenti del nucleo familiare degli studenti ospiti un apposito servizio di foresteria. Esso consiste nella messa a disposizione, in ogni sezione del Collegio, di una camera a due letti, con servizi privati. Il servizio è completamente gratuito.

Tutti gli studenti ospiti hanno il diritto di chiedere per iscritto al Responsabile di sezione di poter usufruire di detto servizio fino a un massimo di sette giorni nell’arco dell’anno accademico.Nel caso di richieste concorrenti il Responsabile di sezione è tenuto a decidere in base ai seguenti criteri:

  1. non precedente fruizione del servizio nel corso dell’anno accademico da parte dell’interessato;
  2. ordine cronologico di pervenimento delle richieste.

 

Articolo 8 - Servizi di biblioteca

Gli studenti ospiti hanno a disposizione due biblioteche comprendenti volumi di lettura e manuali di studio per ogni indirizzo universitario; le biblioteche sono situate nelle sezioni di via Maria Vittoria e di Via Bobbio e sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 23. Le biblioteche sono dotate, a supporto delle attività di studio, di attrezzature quali PC, scanner, fotocopiatrici, ecc. E’ inoltre attivo un servizio di prestito interbibliotecario tra le due biblioteche. Il catalogo della biblioteca di via Maria Vittoria è consultabile via Internet.

Mentre il servizio di prestito di libri e videocasette, di consultazione dei cd-rom, ecc. è riservato ai soli studenti ospiti, l’accesso e la consultazione dei materiali conservati nelle due biblioteche (in quanto da considerarsi una risorsa per tutti gli studenti degli Atenei torinesi) sono consentiti anche al pubblico esterno frequentante la biblioteca.

Gli studenti ospiti possono avanzare proposte e suggerimenti per quanto concerne l’utilizzo dei fondiattribuiti ogni anno alle due biblioteche per le nuove acquisizioni di libri, riviste, cd-rom, ecc.

 

Articolo 9 - Servizi di informatica ed Internet

Gli studenti ospiti hanno a disposizione specifiche risorse di natura informatica. In ciascuna sezione del Collegio vi sono appositi laboratori dotati diPC, collegati in rete e ad Internet, stampanti e scanner; allo scopo di andare incontro alle esigenze di tutti gli interessati il loro utilizzo è sottoposto a precise regole di turnazione. Per coloro che dispongono di PC proprio è prevista la possibilità di collegarsi ad Internet dalla propria camera secondo le norme affisse nelle bacheche di ogni sezione.

Allo scopo di dare vita tra tutti gli studenti ospiti ad unavera e propria “community” telematica, la Direzione del Collegio offre la possibilità di disporre di un indirizzo personale di posta elettronica e si farà carico di gestire una rete locale (intranet)a supporto dei servizi culturali, formativi, sportivi e del tempo libero destinati agli studenti ospiti.

 

Articolo 10 - Servizi formativi e culturali

Il Collegio offre agli studenti ospiti la possibilità di partecipare ad attività formative e culturali di specifico interesse, quali corsi di lingue e a supporto di insegnamenti particolari, conferenze e cicli di lezioni su temi di attualità, viaggi di istruzione, soggiorni all’estero per il perfezionamento delle lingue straniere, incontri di orientamento professionale, ecc.. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il piano annuale delle attività culturali e formative promosse dal Collegio d’intesa con gli studenti ospiti.

Ciascuno studente ospite ha il diritto di essere informato con tempestività sulle iniziative in programma e diavanzare richiesta per parteciparvi. Nel caso si tratti di eventi organizzati da enti esterni e/o per i quali è previsto il numero chiuso ha il diritto di essere informato sui criteri seguiti nell’assegnazione dei posti disponibili.

 

Articolo 11 - Servizi per lo sport ed il tempo libero

Il Collegio mette a disposizione degli studenti ospiti, nelle palestre esistenti presso le sezioni, specifiche attrezzature per lo svolgimento di attività sportive di varia natura, nonché stabilisce accordi con strutture esterne per l’accesso convenzionato alle medesime. Per quanto concerne le iniziative per il tempo libero il Collegio si fa carico del funzionamento della videoteca interna e degli abbonamenti a videoteche esterne. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il piano annuale delle attività sportive e del tempo libero promosse dal Collegio.

Ciascuno studente ospite ha il diritto di essere informato con tempestività sulle iniziative in programma e diavanzare richiesta per parteciparvi. Nel caso si tratti di eventi organizzati da enti esterni e/o per i quali è previsto il numero chiuso ha il diritto di essere informato sui criteri seguiti nell’assegnazione dei posti disponibili.

 

Articolo 12 - Attività formative, culturalisportive e del tempo libero autogestite

Il Consiglio di Amministrazione del Collegio, in sede di approvazione del bilancio preventivo, assegna annualmente all’organismo rappresentativo degli studenti ospiti (Consiglio studentesco, di cui all’articolo 14) una somma da destinare a quelle iniziative a carattere culturale, formativo, sportivo e del tempo libero di interesse specifico delle singole sezioni, da realizzarsi nel corso dell’anno accademico sotto la diretta responsabilità dei delegati delle stesse. Le decisioni in merito sono assunte in assoluta autonomia da parte del Consiglio studentesco. E’ diritto dell’Amministrazione del Collegio non accettare decisioni in contrasto con gli scopi statutari dell’ente. Per ogni iniziativa dovrà essere fatta una rendicontazione specifica da parte dei responsabili.

Ancorché le responsabilità operative per lo svolgimento di dette attività facciano capo al Consiglio studentesco, a tutti gli studenti ospiti deve essere garantita la possibilità di partecipare alla scelta delle attività da svolgersi e soprattutto alla loro fruizione.

A tutti gli studenti ospiti è garantita in ogni caso la possibilità di avanzare in qualsiasi momento, attraverso i propri delegati, proposte in merito ad attività formative, culturali, sportive e del tempo libero non altrimenti previste, per le qualiil Collegio sia chiamato a sostenere una qualche spesa od onere organizzativo. Ogni proposta viene vagliata dalla Direzione del Collegio sotto il profilo della rispondenza agli scopi statutari e della fattibilità; se rispondente ai suddetti requisiti viene portata in discussione ed approvazione agli organi deliberanti la spesa.

 

Articolo 13 – Incarichi di collaborazione affidati agli studenti ospiti

Gli studenti ospiti del Collegio possono essere incaricati di svolgere per conto dello stesso, in qualità di collaboratori retribuiti, alcunemansioni ritenute di particolare interesse per il buon funzionamento delle strutture e dei servizi del Collegio (servizi di portineria, biblioteche, laboratori informatici, collaborazioni varie). In ordine a tali incarichila Direzione del Collegio provvede a stipulare con gli interessati dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale.

Ogni studente ospite ha il diritto di essere informato con tempestività in merito alle collaborazioni suddette e ad avanzare la propria candidatura. L’assegnazione degli incarichi avviene all’inizio dell’anno accademico in base ad apposite graduatorie stilate dalla Direzione del Collegio con riferimento alle singole mansioni. I criteri di selezione da seguirsi al riguardo, oltreché l’esistenza di specifica idoneità, sono: l’anzianità di permanenza in Collegio, in subordine il merito, e in subordine ancora la condizione economica dei richiedenti.

 

Articolo 14 – Consiglio studentesco: composizione, compiti e modalità di elezione

In conformità a quanto previsto nello Statuto del Collegio, gli studenti ospiti provvedono ad eleggere annualmente due rappresentanti per sezione che vanno a comporre un organismo di rappresentanza, denominato “Consiglio studentesco”. In occasione della prima riunione gli eletti nominano un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, con compiti di coordinamento e rappresentanza del Consiglio stesso.

La Direzione del Collegio si fa carico di organizzare entro il mese di novembre le operazioni di voto per l’elezione, a scrutinio segreto, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio studentesco (in allegato al presente Regolamento sono riportate le formalità da osservarsi al riguardo). Tempestiva comunicazione dell’evento e delle sue modalità di svolgimento deve essere data a tutti gli studenti ospiti.

Il Consiglio studentesco è l’organismo attraverso il quale gli studenti ospiti entrano in relazione di comunicazione formale con la Direzione e l’Amministrazione del Collegio, allo scopo di evidenziare i problemi concernenti la vita in Collegio, di confrontarsi sulle proposte di soluzione emerse, e di ricercare ogni possibile spazio di intesa al riguardo delle stesse. In pratica è l’organismo attraverso il quale gli studenti ospiti esprimono il proprio punto di vista in ordine alla puntuale applicazione di quanto contenuto nel presente Regolamento o in relazione alle modifiche che si rendessero necessarie al Regolamento stesso.

 

Il Consiglio Studentesco:
  • provvede a designare - ai sensi dello Statuto - i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione (che dovranno essere scelti fra gli studenti titolari di un posto di studio); tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto alla Direzione del Collegio; poiché i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere sostituiti durante il triennio di carica, all’occorrenza provvede altresì a designare i sostituti che restano in carica per il periodo residuo;
  • fa conoscere il proprio parere alla Direzione del Collegio prima che siano presiprovvedimenti disciplinari che comportino sanzioni amministrative o allontanamento dal Collegio a carico di studenti ospiti che si siano resi responsabili di gravi mancanze o di ripetute inosservanze delle norme riportate nel presente Regolamento;
  • gestisce in autonomia la somma messa annualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione per iniziative formative, culturali, sportive e del tempo libero proposte dagli studenti ospiti in aggiunta a quelle della Direzione (vedi articolo 12);
  • raccoglie e valuta ogni proposta di miglioramento/integrazione delle attività formative, culturali, sportive e del tempo libero svolte in Collegio che i singoli studenti ospiti reputano di interesse, avanzando alla Direzione del Collegio eventuali richieste al riguardo;
  • si fa carico di un sondaggio periodico tra tutti gli studenti ospiti sulla qualità dei servizi offerti dal Collegio.

 

Per l’esame e la discussione delle varie questioni il Consiglio studentesco incontra la Direzione del Collegio almeno quattro volte nell’anno. Altri incontri possono aver luogo tra la Direzione e i rappresentanti di una sola sezione o di un gruppo limitato di sezioni quando i problemi da esaminare riguardano solo gli studenti residenti nelle stesse. In caso di necessità, o per l’esame di particolari argomenti, degli incontritra la Direzione del Collegio e il Consiglio studentesco possono essere richiesti dalla stessa Direzione del Collegio o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Studentesco.

Il Consiglio Studentesco intrattiene con gli studenti ospiti relazioni dirette in occasione di assemblee aperte a tutti. A tali assemblee possono partecipare, se invitati, funzionari del Collegio o membri del Consiglio di Amministrazione.

Di tutti gli incontri, comprese le assemblee, il Segretario del Consiglio studentesco redige appositiverbali che la Direzione del Collegio si fa carico di portare a conoscenza di tutti gli studenti ospiti attraverso la pubblicazione sull’intranet del Collegio nonché l’affissione nelle bacheche delle diverse sezioni.

 

DOVERI DEGLI STUDENTI OSPITI
Articolo 15 - Documentazione da fornire all’atto dell’ammissione

Gli studenti che hanno ricevuto comunicazione scritta dell’avvenuta assegnazione del posto di studio in Collegio sono tenuti a fornire alla Direzione tutta la documentazione indicata nella lettera di assegnazione, prima di prendere possesso delle camere. La non ottemperanza a tale prescrizione nei modi e nei termini indicati nella lettera di assegnazione fa automaticamente decadereil diritto al posto di studio in Collegio.

Poiché copia del presente Regolamento viene consegnata allo studente all’atto dell’ammissione, nella documentazione da produrre obbligatoriamente è ricompresa la dichiarazione di presa visione e accettazione in ogni sua parte del Regolamento stesso.

 

Articolo 16 – Aggiornamento dati personali

Lo studente ospite è tenuto a fornire con tempestività alla Direzione del Collegio ogni notizia utile ad aggiornare i dati personali comunicati al momento dell’assegnazione del posto di studio.

 

Articolo 17 - Pagamento retta e deposito cauzionale

Lo studente ospite è tenuto ad effettuare il versamento della retta e del deposito cauzionale nei termini e nei modi indicati nella lettera di assegnazione del posto di studio in Collegio o nella lettera di conferma dello stesso. Il mancato pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste, fatto salvo quanto previsto in materia di giustificati motivi, fa decadere automaticamente il diritto al posto di studio. Il deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione,verrà restituito al termine del periodo di permanenza o in corso d’anno qualora lo studente decida di rinunciare al posto di studio in Collegio, previe le verifiche di cui al 2° comma dell’articolo 20, mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato allo studente.

 

Articolo 18 – Norme sanitarie

Tutti gli studenti ospiti sono tenuti a fornire alla Direzione del Collegio, all’atto dell’ammissione o della conferma, apposito certificato rilasciato dal competente servizio sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l’assenza di malattie trasmissibili che pregiudichino la convivenza in comunità.

In caso di successiva insorgenza di stati patologici incompatibili con la vita comunitaria, gli interessati ne debbono dare immediata comunicazione alla Direzione del Collegio. In tal caso, su disposizione dell’Autorità sanitaria, si dà luogo all’allontanamento temporaneo o definitivo dal Collegio per ragioni di necessaria profilassi pubblica, con sospensione del pagamento della retta ed eventuale restituzione di quanto versato. L’inottemperanza alla suddetta norma, oltre a dare luogo comunque al provvedimento di allontanamento immediato dello studente ospite,fa perdere allo stesso la qualifica di titolare di posto di studio e fa escluderealcuna restituzione delle somme versate a titolo di retta e di deposito cauzionale.

 

Articolo 19 – Rinuncia al posto di studio

Lo studente ospite che intende rinunciare al posto di studio nel corso dell’anno accademico è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Direzione con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di rilascio della camera. In tal caso ha diritto al rimborso pro-rata delle somme già versate come retta secondo scadenze e modalità previste nella lettera di assegnazione o conferma.

 

Articolo 20 – Modalità di utilizzo delle camere e responsabilità inerenti

Lo studente ospite è responsabile della buona conservazione dei beni che gli vengono affidati insieme alla camera. Di conseguenza è tenuto alla rifusione del costo della riparazione di danni eventuali agli impianti, suppellettili, arredi, derivanti dal non corretto uso degli stessi.

All’inizio del periodo di permanenza in Collegio viene richiesto di sottoscrivere un modulo di presa in consegnadella camera che attesta lo stato di conservazione della stessa e delle suppellettili in essa contenute; tale modulo verrà utilizzato per procedere alle constatazioni sullo stato dei beni al momento del rilascio della camera in occasione della chiusura estiva del Collegio, o in corso d’anno se lo studente decide di rinunciare al posto di studio in Collegio. Qualora se ne ravveda la necessità, la Direzione del Collegio si riserva la facoltà di operare, d’intesa con gli interessati ed in loro presenza, dei sopralluoghi nelle camere assegnateagli studenti ospiti per verificare lo stato di conservazione delle stesse.

La pulizia delle camere, nonché degli eventuali locali annessi, è affidata esclusivamente agli studenti ospiti, che vi provvedono utilizzando il materiale e i prodotti di pulizia loro forniti dal Collegio. Qualora la mancata od insufficiente pulizia della camera sia tale da determinare gravi deficienze sotto il profilo igienico-sanitario la Direzione si riserva di assumere i provvedimenti del caso.

 

Agli studenti ospiti è fatto espresso divieto di:

  • introdurre in camera e tenere in deposito materiali infiammabili, combustibili, armi ed esplosivi;
  • detenere e far uso nei locali del Collegio di sostanze stupefacenti e psicotrope per uso non terapeutico;
  • introdurre in camera e utilizzare fornelletti di qualsiasi tipo per il riscaldamento delle vivande;
  • introdurre in camera e utilizzare stufette a combustibile o elettriche con resistenza a vista;
  • introdurre in camera ed utilizzare apparecchiature elettriche non a norma (non munite del marchio CE, IMQ o altro approvato);
  • tenere animali di qualsiasi specie;
  • effettuare modifiche od adattamenti a mobili edimpianti sia della propria camera che dei locali comuni;
  • sostituire i tendaggi o i materassi originali delle camere;
  • introdurre e detenere mobili imbottiti non classificati classe 1 IM;
  • installare congegni di chiusura della camera diversi o aggiuntivi rispetto a quelli esistenti;
  • portare fuori dai locali del Collegio, anche per brevi periodi di tempo, biancheria, coperte, mobili, ecc. in dotazione alla camera o alle sale comuni;
  • occupare con oggetti estranei i corridoi, le uscite di emergenza, le scale e qualsiasi altra via di fuga;
  • fumare nei locali dove è espostol’apposito cartello di divieto;
  • utilizzare il cortile come posteggio per automobili o motociclette;
  • tinteggiare le pareti senza un’espressa autorizzazione del Responsabile della sezione, o applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o mobili;
  • permettere l’accesso o la permanenza nei locali del Collegio dei visitatori dopo le ore 24;
  • condividere o cedere la propria camera ad altri, ancorchè propri familiari;
  • mettere in atto comportamenti che, per il loro dubbio gusto o pericolosità (gavettoni, manomissioni degli impianti di sicurezza e di servizio di locali e attrezzature di uso comune a disposizione degli studenti, ecc.) possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
  • lasciare nella camera o nei locali comuni (in particolare nellecucine di piano), alla chiusura estiva del Collegio, effetti personali o suppellettili .

E’ fatto obbligo a tutti gli studenti ospiti di:

  • partecipare alle esercitazioni di sfollamento rapido dai locali del Collegio per i casi di emergenza;
  • segnalare tempestivamente sull’apposito registro in portineria i guasti rilevati sia nelle camere che nei locali comuni, onde consentire gli interventi tecnici competenti;
  • consegnare la chiave della propria camera all’addetto alla portineria della sezione dove alloggia alla chiusura estiva e in occasione delle vacanze natalizie e pasquali (di conseguenza il rientro in Collegio dopo i periodi indicati dovrà avvenire negli orari di apertura della portineria).

 

Articolo 21 – Modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature di uso comune e responsabilità inerenti

Lo studente ospite è tenuto, nell’utilizzo delle strutture e dei servizi comuni, all’osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione del Collegio, contenute negli avvisi affissi nelle apposite bacheche e sulla rete intranet. In particolare deve prestare particolare attenzione alle disposizioni riguardanti l’autogestione di cucine, lavanderie, sale comuni e delle altre attrezzature in dotazione ad ogni sezione.

Un utilizzo improprio o scorretto delle strutture e dei servizi comuni determina assunzione di specifiche responsabilità in merito alle conseguenze dannose che possono derivare a carico di persone e cose. Al riguardo la Direzione si riserva di sanzionare i comportamenti individuali ritenuti non rispondenti alle regole e, in caso di impossibilità materiale di accertare le responsabilità personali, di assumere provvedimenti sanzionatori di tipo collettivo (compresa la sospensione di quei servizi in ordine ai quali fossero riscontrate gravi mancanze sotto il profilo igienico-sanitario, attribuibili al comportamento degli utenti).

 

Articolo 22 – Comportamenti posti in essere nei confronti di terzi e relative responsabilità

Gli studenti ospiti sono tenuti ad evitare comportamenti che possano arrecare fastidio o danni a persone o cose sia all’interno del Collegio che nelle immediate vicinanze.

La mancata osservanza di tale norma determina responsabilità personali per quanto concerne le conseguenze degliatti poco corretti posti in essere dagli studenti ospiti e dei loro visitatori quando gli stessi si trovano all’interno del Collegio.

 

Articolo 23 – Rivalsa sul deposito cauzionale

Il deposito cauzionale che ciascuno studente ospite è richiesto di versare in occasione dell’ammissione in Collegio e se del caso di integrare successivamente vieneutilizzato a titolo di risarcimento in caso di danneggiamenti o smarrimenti o di maggiori spese cui il Collegio dovesse far fronte per cause imputabili allo studente stesso. La Direzione del Collegio provvede in tal caso a darne immediata comunicazione scritta all’interessato, insieme alla richiesta di rifondere al Collegio entro 15 giorni la somma necessaria a ricostituire l’importo cauzionale originariamente depositato. Qualora lo studente ospite non provveda a ricostituire il deposito cauzionale nei termini previsti perde il diritto al posto di studio in Collegio.

 

Articolo 24 - Rapporti tra gli studenti ospiti e nei confronti del personale delCollegio

Lo studente ospite è tenuto a porre in essere, nei riguardi dei colleghi e del personale dipendente e degli altri collaboratori del Collegio, comportamenti improntati all’assoluta correttezza erispetto.

In particolare deve evitare di recare disturbo agli ospiti delle altre camere della sezione dove è alloggiato, avendo cura di far cessare entro le ore 24 tutte quelle attività che portino all’esterno della propria camera suoni o rumori.

Deve altresì evitare ogni discussione con il personale addetto alla portineria o preposto alla pulizia dei locali comuni. Le lamentele per eventuali disservizi dovranno essere rivolte esclusivamente al Responsabile di sezione e, se necessario, portate all’attenzione della Direzione del Collegio.

L’organizzazione di piccole feste nei locali del Collegio dovrà essere autorizzata dalla Direzione, a seguito di richiesta scritta da parte degli organizzatori, da presentarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della festa, contenente l’indicazione della data e del luogo di svolgimento della festa. Il numero dei partecipanti dovrà essere limitato a quello consentito dalle norme di sicurezza e gli studenti ospiti organizzatori verranno ritenuti responsabili del comportamento dei partecipanti e degli eventuali danni arrecati ai beni mobili e attrezzature della sezione, nonché del ripristino dei locali utilizzati (pulizia, riordino, ecc.).

 

Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari

Lo studente ospite che ponga in essere comportamenti scorretti o comunque in contrasto con quanto indicato nel presente Regolamento alla voce “Doveri degli studenti ospiti”, oppure che non ottemperi alle disposizioni scritte impartite dalla Direzione o dai Responsabili di sezione in merito all’utilizzo di strutture e servizi di comune interesse, è passibile di provvedimento disciplinare.

 

In relazione alla natura e alla gravità dell’infrazione commessa sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • ammonizione scritta (di competenza della Direzione, che evidenzia l’infrazione rilevata ed intima in modo formale di smettere il comportamento scorretto se non si vuole incorre in una sanzione amministrativa);
  • sanzione amministrativa (di competenza del Comitato esecutivo, che fissa l’ammontare dell’ammenda pecuniaria in relazione alla rilevanza dell’infrazione in una cifra che va da 25a 250 Euro);
  • espulsione dal Collegio (di competenza del Comitato Esecutivo).

I provvedimenti disciplinari di cui sopra vengono presi dagli organi competenti esperita le seguente procedura:

  1. comunicazione scritta con raccomandata indirizzata all’interessato da parte della Direzione per informarlo che è stata rilevata a suo carico un’infrazione passibile di provvedimento disciplinare;
  2. acquisizione delle eventuali osservazioni, da formularsi per iscritto entro tre giorni da parte dall’interessato, in merito al comportamento contestatogli;
  3. acquisizione delle eventuali osservazioni, da formularsi per iscritto da parte del Consiglio studentesco, entro dieci giorni dalla comunicazione, in merito alle modalità di contestazione del comportamento ritenuto scorretto.

 

In ogni caso nei confronti dello studente ospite che si sia reso responsabile di danni economici il Collegio avanzerà richiesta di specifico risarcimento.

 


 

ALLEGATO: NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO E LA SOSTITUZIONE DEI RELATIVI COMPONENTI

(art. 19 dello Statuto del Collegio)

 

  1. Nel mese di novembre di ciascun anno accademico vengono indette, a cura della Direzione del Collegio,le elezioni del Consiglio Studentesco. La scelta della data delle elezioni, che può essere diversa a seconda delle esigenze degli ospiti di ciascuna sezione, è fatta d’intesa con i rappresentanti degli studenti ospiti facenti parte del Consiglio studentesco in carica.
  2. Entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’apposito avviso nelle bacheche delle 5 sezioni del Collegio devono essere presentate le candidature.
  3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere al massimo due preferenze tra i candidati delle singole sezioni.
  4. Sono soggetti di elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che risultano titolari di un posto di studio in Collegio alla data dell’indizione delle elezioni; coloro che intendono presentare la propria candidatura devono compilare l’apposito modulo predisposto dalla Direzione del Collegio e raccogliere almeno 10 firme di studenti ospiti nella stessa sezione.
  5. Ogni sezione eleggerà due rappresentanti nel caso che il numero dei votanti superi la percentuale del 20% degli aventi diritto al voto; nel caso non venisse raggiunta la percentuale del 20% si procederà a una nuova votazione dopo 15 giorni. Se anche nella seconda votazione non verrà raggiunta la percentuale del 20% verrà eletto un solo rappresentante se la percentuale avrà raggiunto almeno il 10%, altrimenti non si considererà eletto nessun rappresentante in detta sezione né, per l’anno accademico in corso, si procederà ad altre votazioni.
  6. Le operazioni di accettazione delle candidature, di voto e di scrutinio avvengono sotto la diretta responsabilità di una Commissione elettorale composta da due membri espressi dal Consiglio studentesco in carica e da un rappresentante della Direzione.
  7. Apposito verbale attesterà gli esiti della votazione e la composizione del nuovo Consiglio studentesco.
  8. Appena eletto il nuovo Consiglio studentesco provvede a scegliere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e ilSegretario, nonché a redigere un piano di lavoro.
  9. Il Consiglio Studentesco rimane in carica un anno e in ogni caso sino alle successive elezioni.
  10. Nel corso dell’anno accademico uno o più membri del Consiglio studentesco possono essere sfiduciati da coloro che hanno provveduto ad eleggerli. La revoca dei rappresentanti diventa esecutiva se accompagnata dalla firma di almeno il 30% degli studenti della/e sezione/i interessata/e a sfiduciare i propri rappresentanti. Al posto dei rappresentanti oggetto di revoca da parte dei propri colleghi, così pure dei componenti del Consiglio studentesco che abbiano rassegnato le dimissioni nel corso dell’anno accademico o abbiano perduto il posto di studio in Collegio vengono nominati automaticamente i candidati risultati i primi non eletti nelle ultime elezioni.

 

 

 

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